Il diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, generalmente agricolo, secondo il quale il possessore ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario un canone annuo in denaro o in derrate, è definito dall'art. 957 e seguenti del codice civile:
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Diritto di enfiteusi.