Dispone il vigente art. 2351 del codice civile che, in una società per azioni, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; tuttavia, ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di:
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