In base all'art. 2323 del codice civile, se in una società in accomandita semplice composta da un socio accomandatario e più soci accomandanti, viene a mancare l'unico socio accomandatario, a chi spetta l'amministrazione della società nel periodo, non superiore a sei mesi, necessario per la sostituzione del socio che è venuto meno?
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Ad un amministratore provvisorio nominato dagli accomandanti per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.