Dispone l'art. 2504-quater del codice civile che, una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione nell'ufficio del registro delle imprese a norma del secondo comma dell'articolo 2504 del predetto codice, l'invalidità dell'atto di fusione stesso:
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Non può essere pronunciata, ma resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.