In una società in accomandita semplice per la nomina degli amministratori, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, è necessario il consenso, a norma dell'art. 2319 del codice civile:
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Dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.