L'art. 2615 del codice civile stabilisce che, in un consorzio con attività esterna costituito tra imprenditori in forma non societaria, per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati:
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Rispondono i singoli consorziati solidalmente con il fondo consortile e, in caso di insolvenza, il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti i consorziati in proporzione delle quote.