Dispone l'art. 2357-quater del codice civile che, in una società per azioni, le azioni sottoscritte in violazione del divieto di sottoscrizione delle proprie azioni, salvo che non si dimostri l'esenzione da colpa:
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Si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori.