Il divieto di concorrenza sancito dall'art. 2301 del codice civile comporta che il socio di una società in nome collettivo non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente; in caso d'inosservanza di tale divieto, è corretto affermare che, salva l'applicazione dell'art. 2286 dello stesso codice, i soci hanno diritto al risarcimento del danno?
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No, la società ha diritto al risarcimento del danno.