Dispone l'art. 2409-septiesdecies del codice civile che, in una società per azioni il cui statuto prevede che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo della gestione costituito al suo interno, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, dello stesso codice devono essere posseduti da:
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Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.