A norma dell'art. 2357-quater del codice civile, in una società per azioni, le azioni sottoscritte in violazione del divieto di sottoscrizione delle proprie azioni, salvo che non si dimostri l'esenzione da colpa, si intendono sottoscritte e devono essere liberate:
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Dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori.