Qualora la società controllante sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo dell'art. 2359-bis del codice civile può eccedere:
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La quinta parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.