A norma del vigente disposto dell'articolo 2357 del codice civile, in caso di acquisto di azioni proprie da parte di una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei primi due commi dello stesso articolo non può eccedere:
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La quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.