A norma dell'art. 2357-bis del codice civile, è corretto affermare che le limitazioni all'acquisto di azioni proprie da parte di una società per azioni, contenute nell'articolo 2357 dello stesso codice, non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate?
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Sì.