In una società per azioni, nel corso del procedimento di liquidazione delle azioni al socio recedente previsto dall'art. 2437-quater del codice civile, qualora tali azioni, rimaste non optate dagli altri soci o dai possessori di obbligazioni convertibili, non siano state collocate presso terzi né acquistate dalla società per mancanza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare:
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La riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.