In caso di morte di un socio accomandatario di una società in accomandita semplice, ove i patti sociali nulla statuiscano in proposito, gli altri soci, secondo il combinato disposto degli articoli 2315, 2293 e 2284 del codice civile:
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Possono, tra l'altro, continuare la società con gli eredi del socio defunto se questi vi acconsentano.