Dispone l'art. 2379-ter del codice civile che, in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nei casi previsti dall'articolo 2379 dello stesso codice, l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi:
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Centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.