All'atto della sottoscrizione dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata, l'art. 2464 del codice civile prevede che deve essere versato:
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All'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il 25% dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.