Prevede l'art. 2506-bis del codice civile che, in caso di scissione con assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, per la destinazione di un elemento del passivo, la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione:
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Rispondono in solido le società beneficiarie, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato.