In base al disposto dell'articolo 2412 del codice civile, la società per azioni, salve le eccezioni previste nello stesso articolo, può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente:
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Il doppio del capitale sociale risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma, dello stesso codice, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.