In una società a responsabilità limitata, nell'ipotesi in cui nell'atto costitutivo sia previsto che l'amministrazione sia affidata a più amministratori congiuntamente, senza altra precisazione, i singoli amministratori, a norma del combinato disposto degli articoli 2475 e 2258 del codice civile:
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Non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.