In base al combinato disposto degli articoli 2293 e 2275 del codice civile, in una società in nome collettivo, se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale dopo lo scioglimento della società e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta:
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Da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.