A norma dell'art. 2369, 5° comma, del codice civile, nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, per le deliberazioni assembleari concernenti la revoca dello stato di liquidazione, salvo che lo statuto preveda una maggioranza più elevata, è necessario, in seconda convocazione, il voto favorevole di:
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Più di un terzo del capitale sociale.