L'art. 2340 del codice civile statuisce che i promotori di una società per azioni costituita per pubblica sottoscrizione possono riservarsi nell'atto costitutivo una partecipazione agli utili netti risultanti dal bilancio non superiore complessivamente:
Mostra la risposta corretta
A un decimo e per un periodo massimo di cinque anni, e non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.