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Diritto CommercialeQuesito ufficiale COMM-0447 · banca dati Magistratura Tributaria

A norma dell'art. 2352 del codice civile, è corretto affermare che, in mancanza di un'apposita convenzione, nel caso di pegno sulle azioni di una società per azioni, il diritto di voto nelle assemblee spetta al socio pignorato?

ASì.
BNo, spetta al creditore pignoratizio.
CNo, spetta al socio pignorato, in caso di assemblea ordinaria, ed al creditore pignoratizio, in caso di assemblea straordinaria.
DNo, spetta al creditore pignoratizio, in caso di assemblea ordinaria, ed al socio pignorato, in caso di assemblea straordinaria.
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Risposta corretta: B

No, spetta al creditore pignoratizio.

art. 2352 c.c.
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