Ai sensi dell'art. 2501-septies del codice civile, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione nei trenta giorni precedenti la decisione in ordine alla fusione, salvo espressa rinuncia da parte di tutti i soci:
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Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte dall'organo amministrativo le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, del predetto codice, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, dello stesso codice, la relazione finanziaria semestrale con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio ed il progetto di fusione con le relative relazioni.