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Diritto CommercialeQuesito ufficiale COMM-0463 · banca dati Magistratura Tributaria

A norma dell'art. 2327 del codice civile, l'ammontare minimo del capitale per la costituzione di una società per azioni non può essere inferiore:

AA centoventimila euro.
BA ventimila euro.
CA cinquantamila euro.
DA duecentomila euro.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: C

A cinquantamila euro.

art. 2327 c.c.
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