Dispone l'articolo 2357-bis del codice civile che in una società per azioni, se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del medesimo articolo 2357-bis, si applica per l'eccedenza:
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Il penultimo comma dell'articolo 2357 dello stesso codice, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.