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Diritto CommercialeQuesito ufficiale COMM-0551 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 2609 del codice civile dispone che, nei casi di recesso dal consorzio tra imprenditori da parte del singolo consorziato, la quota di partecipazione del consorziato receduto:

ADeve essere liquidata secondo il valore risultante dall'ultima situazione patrimoniale del consorzio senza alcun accrescimento in favore degli altri consorziati.
BDeve essere liquidata secondo il suo valore nominale senza alcun accrescimento in favore degli altri consorziati.
CSi estingue senza che si verifichi alcun accrescimento a vantaggio degli altri consorziati e senza che sorga alcun diritto alla liquidazione.
DSi accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
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Risposta corretta: D

Si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

art. 2609 c.c.
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