Dispone l'art. 2389 del codice civile che, nelle società per azioni, i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea possono essere costituiti:
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In tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.