L'art. 2355 bis del codice civile stabilisce che le clausole dello statuto di una società per azioni che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci, se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante:
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Sono inefficaci.