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Diritto CommercialeQuesito ufficiale COMM-0591 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, in una società per azioni, finché le azioni proprie restano in proprietà della società, il diritto di voto:

AÉ sospeso e le azioni proprie non sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
BNon è sospeso, salvo che l'assemblea che ha autorizzato l'acquisto lo abbia espressamente previsto e per una durata che, in ogni caso, non può eccedere i tre anni dall'acquisto.
CÉ sospeso, ma le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
DNon è sospeso, tranne che per le deliberazioni di riduzione del capitale sociale che determinerebbero, se attuate, il superamento del limite della decima parte del capitale sociale.
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Risposta corretta: C

É sospeso, ma le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

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