Dispone l'art. 2264 del codice civile prevede che, in una società semplice, la determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo; tale determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'art. 1349 dello stesso codice e nel termine di:
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Tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione.