Nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, per le deliberazioni assembleari concernenti la trasformazione della società, è necessaria, in seconda convocazione, una maggioranza costituita dal voto favorevole di tanti soci che rappresentino, a norma dell'art. 2369, 5° comma, del codice civile:
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Più di un terzo del capitale sociale.