Dispone l'art. 2270 del codice civile che, in una società semplice, se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. Tale quota deve essere liquidata:
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Entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.