Dal combinato disposto degli articoli 2293 e 2284 del codice civile discende che, in una società in nome collettivo, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, i superstiti devono:
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Liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi se questi acconsentano.