A norma dell'art. 2506-bis del codice civile, in caso di scissione con assegnazione soltanto parziale del patrimonio della società scissa, per la destinazione di un elemento del passivo, la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione:
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Rispondono in solido la società scissa e le società beneficiarie, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto.