In una società per azioni il cui statuto preveda che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, i componenti del consiglio di gestione sono revocabili, a norma dell'art. 2409-novies del codice civile:
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Dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.