A norma dell'art. 2514 del codice civile, le società cooperative a mutualità prevalente devono prevedere, tra l'altro, nei propri statuti che, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sia devoluto:
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Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.