Dispone il vigente art. 2351 del codice civile che, salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; tuttavia, il valore di tali azioni non può complessivamente superare:
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La metà del capitale sociale.