Dispone l'art. 2301 del codice civile che il socio non può senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente e che il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. Tale disposizione trova applicazione anche per le società in accomandita semplice?
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Si, per effetto del richiamo operato dall'art. 2315 dello stesso codice.