Statuisce l'art. 2393 del codice civile che, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e si può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti:
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Almeno un ventesimo del capitale sociale.