Dispone l'art. 2384 del codice civile, con riferimento al potere di rappresentanza della società per azioni, che le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti:
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Sono opponibili a terzi, anche se pubblicate, soltanto nel caso in cui si provi che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.