L'art. 2357-bis del codice civile prevede che, in una società con azioni non quotate in mercati regolamentati, l'acquisto di azioni proprie, senza l'osservanza del limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, può avvenire se le azioni sono cedute:
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A titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.