Ai sensi dell’art. 1844 c.c., se l’apertura di credito concessa dalla banca gode di una garanzia reale o personale che diventa insufficiente, la banca può:
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chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante, e se l'accreditato non ottempera alla richiesta, può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto;