Nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, per le deliberazioni assembleari concernenti l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 del codice civile, è necessaria, in seconda convocazione, una maggioranza costituita dal voto favorevole di tanti soci che rappresentino, a norma dell'art. 2369, 5° comma, dello stesso codice:
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Più di un terzo del capitale sociale.