L'art. 2319 del codice civile dispone che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, nella società in accomandita semplice, per la revoca degli amministratori nominati con atto separato e non con il contratto sociale occorre:
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Il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.