In una società per azioni il cui statuto preveda che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, i componenti il consiglio di sorveglianza, anche se nominati nell'atto costitutivo, sono revocabili, a norma dell'art. 2409-duodecies del codice civile:
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Dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.