In base a quanto disposto dall'art. 2506quater del codice civile, gli effetti della scissione possono essere differiti ad una data successiva rispetto al termine previsto dallo stesso codice (ossia dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie)?
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Sì, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove.