A norma dell'art. 2377 del codice civile, nelle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le deliberazioni dell'assemblea che non sono prese in conformità dello statuto possono essere impugnate, in mancanza di una diversa specifica previsione statutaria:
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Dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale.