L'art. 2501-sexies del codice civile stabilisce che la relazione redatta dagli esperti designati dalle società partecipanti alla fusione e relativa alla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote deve contenere anche:
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Un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.